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Per circolare in bicicletta in città in Italia servono, per legge, cinque cose: pneumatici, due freni indipendenti (uno per ciascun asse), un campanello, le luci bianche o gialle davanti e rosse dietro, i catadiottri rossi posteriori più quelli gialli su pedali e fianchi. L’elenco è nell’articolo 68 del Codice della Strada e chi circola senza rischia una sanzione amministrativa da 26 a 102 euro. Il casco non compare in quell’elenco: in Italia non è obbligatorio a nessuna età. Il giubbotto retroriflettente lo è solo fuori dai centri abitati di notte e nelle gallerie.
Qui sotto sono separate tre cose che vengono spesso confuse: quello che la bici deve avere sempre montato, quello che va usato solo in certe ore o in certi luoghi, e quello che nessuna norma impone ma che in città cambia la vita. Ogni obbligo è riportato con l’articolo esatto e la sanzione prevista dal testo in vigore.
Tabella dei dispositivi obbligatori, articolo per articolo
| Dispositivo | Norma | Quando si applica | Sanzione |
|---|---|---|---|
| Pneumatici | art. 68, comma 1 | Sempre | 26-102 € (art. 68, comma 6) |
| Due dispositivi di frenatura indipendenti, uno per asse | art. 68, comma 1, lett. a) | Sempre | 26-102 € |
| Campanello | art. 68, comma 1, lett. b) | Sempre, tranne durante le competizioni sportive (comma 3) | 26-102 € |
| Luce anteriore bianca o gialla | art. 68, comma 1, lett. c) | Montata sempre; accesa da mezz’ora dopo il tramonto a mezz’ora prima dell’alba, in galleria e con scarsa visibilità | 26-102 € se manca; 42-173 € se è spenta quando serve (art. 153, comma 11) |
| Luce posteriore rossa | art. 68, comma 1, lett. c) | Come sopra | Come sopra |
| Catadiottro rosso posteriore | art. 68, comma 1, lett. c) | Sempre montato | 26-102 € |
| Catadiottri gialli sui pedali e sui lati | art. 68, comma 1, lett. c) | Sempre montati | 26-102 € |
| Giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità | art. 182, comma 9-bis (dispositivo definito dall’art. 162, comma 4-ter) | Solo fuori dai centri abitati da mezz’ora dopo il tramonto a mezz’ora prima dell’alba, e in galleria a qualsiasi ora | 26-102 € (art. 182, comma 10) |
| Casco | Nessuna norma lo impone ai ciclisti | Mai obbligatorio, a nessuna età | Nessuna |
Freni, pneumatici e campanello: quello che deve essere già sulla bici
L’articolo 68, comma 1, lettera a) chiede «un dispositivo indipendente per ciascun asse che agisca in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote». Due freni separati, quindi, uno che agisce sulla ruota anteriore e uno su quella posteriore, ciascuno con il proprio comando. La norma non impone una tecnologia: pattini, dischi meccanici, dischi idraulici o contropedale sono tutti ammessi, purché funzionino. Una bici a scatto fisso con il solo freno anteriore non è in regola, e vale lo stesso per un cavo posteriore sfilacciato o pastiglie consumate fino al supporto. Il confronto tra i tipi di impianto è in questa guida ai freni per bici.
Il campanello (lettera b) è l’unico dispositivo di segnalazione acustica ammesso dal testo. Il Codice non fissa una distanza minima di udibilità né un livello sonoro: le soglie in metri che circolano online arrivano da normative straniere e non hanno riscontro nell’articolo 68. Serve un campanello montato e funzionante, punto. L’unica eccezione è il comma 3, che esonera dal campanello e dai dispositivi di segnalazione visiva i velocipedi «quando sono usati durante competizioni sportive».
Luci e catadiottri: due obblighi diversi che vengono sempre confusi
Il primo obbligo riguarda la dotazione. La bicicletta deve avere luce bianca o gialla anteriormente, luce rossa e catadiottro rosso posteriormente, catadiottri gialli sui pedali e «analoghi dispositivi» sui lati, tipicamente sui raggi o sui fianchi degli pneumatici. Manca uno di questi pezzi e la sanzione dell’articolo 68, comma 6, è da 26 a 102 euro, anche in pieno giorno.
Il secondo obbligo riguarda l’accensione. Il comma 2 dell’articolo 68, riscritto dalla legge 25 novembre 2024 n. 177, prevede che i dispositivi di segnalazione visiva siano «presenti e funzionanti». La stessa riforma ha modificato l’articolo 153, comma 1 eliminando il riferimento ai soli veicoli a motore, e quindi la finestra di accensione vale ora anche per le biciclette: da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere, e anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità. Chi viaggia con le luci spente in quelle condizioni ricade nella sanzione dell’articolo 153, comma 11, da 42 a 173 euro.
Due conseguenze pratiche per chi pedala in città. L’illuminazione pubblica non esonera da niente: la finestra oraria è la stessa in centro e in periferia. E le gallerie urbane, come i sottopassi lunghi, richiedono le luci accese anche a mezzogiorno. Un set da città con posteriore rossa e anteriore a fascio tagliato copre l’obbligo senza abbagliare chi arriva in senso opposto; i criteri di scelta fra lumen e lux sono nella guida alle luci per bici, mentre la modalità lampeggiante, che il Codice non disciplina espressamente, è trattata nell’articolo sulle luci lampeggianti in bicicletta.
Giubbotto retroriflettente: fuori città e in galleria, non in centro
Questo è il punto in cui la maggior parte delle guide sbaglia. L’obbligo sta nell’articolo 182, comma 9-bis: «Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l’obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità».
Tradotto: dentro il centro abitato, di notte, il gilet non è obbligatorio. Diventa obbligatorio appena superi il cartello di fine centro abitato in orario notturno, e diventa obbligatorio in galleria a qualsiasi ora e in qualsiasi luogo, città compresa. Il capo deve essere quello descritto dall’articolo 162, comma 4-ter, cioè conforme alle caratteristiche fissate con decreto ministeriale (in commercio corrisponde ai capi certificati EN ISO 20471). La sanzione per il ciclista è quella generale dell’articolo 182, comma 10, da 26 a 102 euro.
Chi rientra a casa la sera lungo una provinciale, anche solo per due chilometri, ha bisogno del gilet in borsa: un modello ripiegabile pesa meno di 100 grammi.
Il casco in bicicletta non è obbligatorio in Italia
Nessun articolo del Codice della Strada impone il casco a chi va in bicicletta, né agli adulti né ai minori. L’obbligo per gli under 14 era comparso nelle bozze della riforma poi diventata legge 177/2024, ma è stato tolto dal testo definitivo e non è mai entrato in vigore. Restano in discussione proposte parlamentari successive, che però al momento non producono alcun obbligo.
Non essere obbligatorio non significa essere inutile. Conviene sceglierlo con marcatura CE secondo la norma EN 1078, quella dei caschi da ciclismo venduti nell’Unione europea, e indossarlo bene: la fascia frontale due dita sopra le sopracciglia, il sottogola stretto quanto basta a far passare un dito.
Bici elettriche: quando restano velocipedi
Una bicicletta a pedalata assistita è un velocipede a tutti gli effetti, e quindi ha gli stessi obblighi di equipaggiamento visti sopra, se rispetta i due limiti dell’articolo 50 del Codice della Strada: motore ausiliario elettrico con potenza nominale continua massima di 0,25 kW (250 W) e assistenza «progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare». Dentro questi limiti non servono targa, assicurazione, patente né casco, e si può usare la pista ciclabile.
Fuori da questi limiti il mezzo non è più una bicicletta. Le speed pedelec assistite fino a 45 km/h rientrano nella categoria europea L1e-B e in Italia sono trattate come ciclomotori: omologazione, certificato di conformità, contrassegno identificativo, assicurazione di responsabilità civile, casco omologato e patente AM, oltre al divieto di circolare sulle piste ciclabili. Lo stesso discorso vale per i kit di conversione che superano i 250 W o disattivano il limitatore, e per gli acceleratori che fanno avanzare il mezzo senza pedalare: il quadro normativo è ricostruito nell’articolo su acceleratore per bici elettrica e legge italiana.
Il monopattino elettrico segue regole sue
Il monopattino non è un velocipede e non rientra nell’articolo 68. La legge 177/2024 ha introdotto per i monopattini il casco obbligatorio per tutti i conducenti a prescindere dall’età, il contrassegno identificativo sui mezzi privati e l’assicurazione di responsabilità civile, resi operativi da decreti attuativi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le regole della bici non si trasferiscono.
Obbligatorio, condizionato, consigliato
Sempre obbligatorio: pneumatici, due freni indipendenti, campanello, luce anteriore bianca o gialla, luce posteriore rossa, catadiottro rosso posteriore, catadiottri gialli su pedali e lati.
Obbligatorio solo in certe condizioni: luci accese, dalla mezz’ora dopo il tramonto alla mezz’ora prima dell’alba e in ogni caso di scarsa visibilità, gallerie comprese; giubbotto o bretelle retroriflettenti, di notte fuori dai centri abitati e sempre in galleria; seggiolino omologato se trasporti un bambino fino a otto anni (art. 182, comma 5, che rinvia all’art. 68, comma 5).
Consigliato ma non imposto: casco, specchietto, parafanghi, guanti, occhiali, abbigliamento chiaro, luce diurna.
Cosa serve davvero in più oltre al minimo di legge
Il minimo dell’articolo 68 rende la bici regolare, non la rende utilizzabile tutti i giorni. Quattro voci fanno la differenza più di tutte le altre.
- Parafanghi integrali. In città si pedala in abiti da lavoro: un parafango posteriore con paraspruzzi lungo evita la riga di fango sulla schiena. Coppia in alluminio o policarbonato, 20-40 euro.
- Un lucchetto proporzionato al mezzo. Regola diffusa fra i ciclisti urbani: circa il 10 per cento del valore della bici. Un cavetto da 10 euro si taglia in pochi secondi, un U-lock o una catena snodata stanno fra 40 e 90 euro. Sulle elettriche, bersaglio più frequente, un tracker GPS aggiunge una possibilità di recupero: le opzioni vendute in Italia sono confrontate nella guida agli antifurto GPS per bici.
- Pneumatici con banda antiforatura. Vetri e detriti sono il primo motivo di fermata imprevista. La protezione costa 100-150 grammi in più per ruota.
- Portapacchi o cestino. Sposta il peso dallo zaino al telaio e regge 20-25 kg. Insieme a camera d’aria di scorta e minipompa copre il 90 per cento degli imprevisti urbani.
Domande frequenti
Il casco è obbligatorio in bicicletta in Italia?
No. Il Codice della Strada non impone il casco ai ciclisti, a nessuna età. L’obbligo per i minori era previsto in una bozza della riforma del 2024 ma è stato eliminato dal testo approvato con la legge 177/2024. Resta un dispositivo fortemente consigliato, meglio se con marcatura CE secondo la norma EN 1078.
Serve il giubbotto catarifrangente per andare in bici in città?
Di regola no. L’articolo 182, comma 9-bis, lo impone solo fuori dai centri abitati da mezz’ora dopo il tramonto a mezz’ora prima dell’alba, e a chi circola nelle gallerie, queste ultime anche dentro il centro abitato e a qualsiasi ora. La sanzione è da 26 a 102 euro.
Quanto costa la multa se la bici non ha luci, campanello o freni a norma?
L’articolo 68, comma 6, prevede una sanzione amministrativa da 26 a 102 euro per chi circola con un velocipede privo di pneumatici o con uno dei dispositivi di frenatura, di segnalazione acustica o di segnalazione visiva mancante o non conforme.
Le luci vanno tenute accese anche di giorno?
Solo nelle gallerie e nelle condizioni di scarsa visibilità elencate dall’articolo 153, comma 1: nebbia, caduta di neve, forte pioggia e ogni altro caso analogo. Negli altri casi diurni non c’è obbligo, anche se una luce diurna resta utile in mezzo al traffico. Circolare con le luci spente quando servono costa da 42 a 173 euro.
I catadiottri sui pedali sono davvero obbligatori?
Sì. L’articolo 68, comma 1, lettera c) li elenca insieme ai catadiottri laterali. È il dispositivo che manca più spesso, perché molti pedali sportivi ne sono privi e i pedali a sgancio rapido non li prevedono. Su una bici usata in città vanno rimontati.
Una bici elettrica ha bisogno di assicurazione e targa?
No, se rispetta i limiti dell’articolo 50: motore elettrico da massimo 0,25 kW di potenza nominale continua e assistenza che si interrompe a 25 km/h. In quel caso è un velocipede e vale tutto quanto sopra. Se il mezzo supera quei limiti, come le speed pedelec da 45 km/h, viene trattato come ciclomotore e servono contrassegno, assicurazione, casco e patente AM.
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